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FAQ - Domande Frequenti sullo Shiatsu e sulla professione di Shiatsuka -
Operatore Shiatsu

Consentitemi che, dopo 40 anni di pratica di Shiatsu, faccia una piccola digressione polemica sul termine "Operatore Shiatsu" che oggi è tanto in voga.
"Shiatsu" è un termine giapponese la cui scrittura comprende due ideogrammi: "Shi", che significa "dito", e "Atsu", che significa "premere, pressione"; quindi "Shi-Atsu" significa, letteralmente, "pressione del dito", "digitopressione".
"Shiatsuka" è un altro termine giapponese composto da "Shiatsu" (che, come abbiamo visto, significa "Digitopressione") e "Ka" che ha il significato di "praticante"; dunque "Shiatsu-Ka" significa "colui che pratica lo Shiatsu".
Ora io, praticante di Shiatsu da 40 anni, che ho imparato dai miei Maestri a definirmi "Shiatsuka" (come il praticante di Judo è detto JudoKa, il praticante di Karate è detto KarateKa, il praticante di Kendo è detto KendoKa, il praticante di Aikido -di cui sono Maestra, cintura nera 2° dan- è detto AikidoKa), mi chiedo perché se continuiamo a chiamare "Shiatsu" la Digitopressione giapponese poi non dobbiamo chiamare i suoi praticanti "Shiatsuka" ma "Operatori Shiatsu" (che ricorda tanto "operatore di call-center": avete presente il classico messaggio che ascoltiamo al telefono "i nostri operatori sono tutti momentaneamente occupati, vi preghiamo di attendere in linea per non perdere la priorità acquisita"?).
Firmato: Angelica Visconti, Shiatsuka "veterana" e Naturopata Certificata a Norma UNI-11491.

Le "professioni riconosciute" sono quelle professioni regolamentate da specifiche leggi (come la professione del medico, dell'avvocato o dell'estetista). Al di là di queste professioni, ogni altra professione può essere esercitata liberamente e senza alcuna abilitazione fermo restando che il loro esercizio deve essere fondato sulla competenza professionale e sulla responsabilità del professionista (come chiaramente specificato dalla Legge 4/2013). La professione dello Shiatsuka -o Operatore Shiatsu- rientra fra le professioni non organizzate in ordini o collegi e quindi rientra fra le professioni non riconosciute e che possono essere esercitate liberamente, ai sensi della Legge 4/2013.

Anche se molte estetiste e molti fisioterapisti utilizzano lo Shiatsu, lo Shiatsu non è né una pratica estetica né una metodica di riabilitazione fisioterapica.
Ed infatti lo studio della tecnica Shiatsu non fa parte del percorso di formazione né delle Estetiste né dei Fisioterapisti!
Essere Estetista o Fisioterapista non significa essere conoscitori ed esperti di Shiatsu.
Ci sono tante Estetiste brave e tanti Fisioterapisti bravi a praticare Shiatsu ma non perché sono Estetiste o Fisioterapisti bensì perché lo hanno studiato privatamente, al di là della loro formazione professionale.
Dunque, la risposta alla domanda è: NO, non bisogna essere Estetiste o Fisioterapisti per praticare lo Shiatsu bensì bisogna conoscere lo Shiatsu, ossia essere "Shiatsuka".
Non c'è alcuna legge che disciplina la pratica dello Shiatsu pertanto essa rientra fra le professioni libere, come sancito dalla Legge 4/2013.

Assolutamente NO!

La Legge 4/2013 dice chiaramente che l'esercizio delle "professioni non ordinistiche", come quella dello Shiatsuka/Operatore Shiatsu, non è subordinata al possesso di Titoli di Studio specifici né all'adesione a Federazioni o Associazioni di Categoria; può essere esercitata liberamente e senza alcuna abilitazione, fermo restando che il suo esercizio deve essere fondato sulla competenza professionale e sulla responsabilità del professionista.

Si! Chiunque può aprire una partita IVA, definirsi Shiatsuka o Operatore Shiatsu, esercitare la "libera professione ai sensi della Legge 4/2013, fare trattamenti Shiatsu e rilasciare regolare fattura basando tutto sulla propria competenza professionale (che non deve essere necessariamente supportata da titoli di formazione) ma rimanendo responsabile del proprio operato.
In pratica, la L.4/2013 sancisce che la competenza professioanle possa essere acquisita anche "sul campo", vale a dire per esperienza derivante dallo studio autodidattico e dalla pratica diretta (anche come apprendista) della professione.
Va, comunque, ribadito ancora una volta che l'esercizio della professione rimane fondato sulla competenza professionale e sulla responsabilità del professionista per cui è sempre preferibile seguire un buon Corso di Formazione.

Altrettanto dicasi nei confronti del "mercato" (la clientela dell'Operatore Shiatsu): non aggiunge valore all'Attestato di Formazione rilasciato dalla Scuola che l'Operatore Shiatsu ha seguito.
Questa, tecnicamente, è definita una “certificazione di prima parte” in quanto è effettuata da un'Associazione che certifica i suoi stessi Soci; essendo questa una dichiarazione di parte è un riconoscimento autoreferenziale: la Federazione è una Associazione di Operatori Shiatsu che certifica i suoi stessi Soci, in pratica gli Operatori Shiatsu della Federazione certificano sé stessi come "professionisti".
Di diverso valore sarebbe una Certificazione di competenza professionale in conformità ad una Norma UNI, come avviene per i Naturopati, perché in tale caso si tratterebbe di una "Certificazione di terza parte" rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato e riconosciuto dallo Stato.
Una “certificazione di terza parte” è solo quella rilasciata da un organismo diverso sia dal fornitore che dal cliente (quindi “di terza parte”) che garantisca indipendenza, trasparenza, imparzialità, competenza.

Perché le principali Federazioni Italiane di Operatori ed Insegnanti Shiatsu e le Scuole si sono opposte duramente.
Nella primavera del 2013 era stata avanzata la richiesta di stesura di una Norma che disciplinasse la Formazione e la Professione degli Operatori Shiatsu ed UNI aveva avviato la costituzione del Gruppo di Lavoro (GL) “Operatore Shiatsu” (Commissione Tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate”) invitando anche la nostra Accademia a partecipare in qualità di Ente di Formazione del settore.
Nella seconda riunione del Gruppo di Lavoro le principali Federazioni e la quasi totalità delle Scuole presenti si sono opposte duramente alla stesura della Norma rendendo impossibile la prosecuzione del lavoro.
Così il settore dello Shiatsu non ha voluto darsi una regola super partes per disciplinare la Formazione e l'esercizio della Professione ma ha preferito continuare ad operare in una condizione di deregolamentazione in cui ogni singola Federazione o Scuola può stabilire a proprio piacimento le regole senza alcun controllo da parte di organismi esterni al settore, imparziali ed indipendenti.

La legge Italiana stabilisce che possono essere definiti "Diploma" solo i Titoli rilasciati dalle Scuole Superiori ("Diploma di Maturità") e dalle Università ("Diploma di Laurea"); tutti gli altri Titoli di Studio devono essere obbligatoriamente definiti "Attestati".
Dunque, le Scuole di Shiatsu, non essendo Università né Scuole Superiori, non possono rilasciare "Diplomi" ma "Attestati".
Se qualche Scuola di Shiatsu definisce "Diploma" il titolo che rilascia, sta violando la Legge.

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